1. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale, sulla base di collegi uninominali.
2. Ogni regione è suddivisa nel corrispondente numero di collegi uninominali in rapporto alla popolazione residente, quale risulta dall'ultimo censimento generale.
3. Per l'assegnazione dei seggi a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, si applicano su base regionale le medesime disposizioni di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica