Art. 3.
(Modifica al sistema di elezione del Senato della Repubblica).

      1. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale, sulla base di collegi uninominali.
      2. Ogni regione è suddivisa nel corrispondente numero di collegi uninominali in rapporto alla popolazione residente, quale risulta dall'ultimo censimento generale.
      3. Per l'assegnazione dei seggi a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, si applicano su base regionale le medesime disposizioni di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica

 

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30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo sostituito dalla presente legge.